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martedì, 16 aprile 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Interrogazione PEA – realizzazione del polo impiantistico di Bellolampo…

Prot. n. 157                                    Palermo, 29/09/2010

AL SIG. SINDACO

Interrogazione con risposta scritta

Oggetto:  Realizzazione e gestione del Polo impiantistico di Bellolampo per il trattamento e   l’utilizzo, mediante termovalorizzazione, della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto delle operazioni di raccolta differenziata e dei rifiuti assimilabili non pericolosi da parte della Società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.

 
 
 PREMESSE
> Molti fra gli studi di rilevanza internazionale, dedicati alla valutazione delle opzioni alternative per la gestione dei rifiuti urbani, evidenziano una preferibilità della valorizzazione dei rifiuti stessi rispetto alla discarica, ovvero della valorizzazione diretta, cioè il riciclo, rispetto a quella indiretta, quale quella energetica, indicando la quota del 50% di riciclo effettivo almeno per la carta, il vetro, la plastica e i metalli.
> E tutta la legislazione europea, nel campo della legislazione dei rifiuti, si è ispirata al principio “riduzione, riuso, riciclaggio” dei rifiuti prima di arrivare al loro recupero e smaltimento.
Infatti, la Direttiva 2000/76/CE, definisce priorità assoluta la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero, e l’incenerimento non può che essere l’ultima e residuale fase del trattamento dei rifiuti. Gli inceneritori, quindi, devono servire solo a bruciare la frazione residuale secca non recuperabile.
Tant’è che la normativa nazionale e la legge finanziaria regionale per il 2007, legge 2 dell’8 febbraio 2007, all’art. 45 comma 3 prevede che la Regione Sicilia si attesti al 50% di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel 2009 e il 60% nel 2010, anche se le percentuali di raccolta differenziata nella città di Palermo, ed in gran parte della Sicilia, sono ben lontane da quanto previsto dalle norme vigenti.
> La preferenza di scenari alternativi per la gestione dei rifiuti urbani apporta considerevoli benefici sociali, se si considerano i benefici diretti ricavati dal collocamento sul mercato dei sottoprodotti piuttosto dei costi diretti necessari per trattare le diverse frazioni di rifiuto, e i benefici esterni, corrispondenti al valore di emissioni evitate nei cicli produttivi che vengono sostituiti attraverso il recupero di materiali dai rifiuti e i costi esterni, invece, relativi alle emissioni inquinanti.

> Lo smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, provoca effetti devastanti sulla salute delle persone e sull’ecosistema, soprattutto se ciò che giunge in discarica è rappresentato prevalentemente da rifiuto indifferenziato.
> Per il funzionamento di un inceneritore occorre una enorme quantità di rifiuti, ed in particolare, la capacità d’incenerimento dell’impianto di Bellolampo è di circa 546.000 t/anno, che rappresentano il 70% dei rifiuti prodotti in tutto il Sistema Palermo (655.00 t. dell’impianto di selezione di Bellolampo e 150.000 t. dell’impianto di Trapani). Questa quantità di rifiuti necessari per il funzionamento dell’inceneritore, che non ha riscontri in Europa, è in evidente contrasto con ogni politica di recupero e riciclaggio previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, fermo restando i danni che provocano le diossine, metalli pesanti, furani, sostanze cancerogene, contenute nelle emissioni gassose e nelle ceneri, ed in particolare le diossine e i furani che hanno la caratteristica di non degradarsi ma di accumularsi nei tessuti di tutti gli esseri viventi incluso l’uomo.
> Tale accumulo non danneggia soltanto l’organismo dei soggetti in cui i veleni descritti si depositano, ma ha effetti nefasti anche sul genoma della prole eventualmente generata ed anche allattata al seno materno.
TENUTO CONTO CHE
> Con Ordinanza n. 1455 del 29/11/2004, il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela della acque in Sicilia aveva autorizzato la Società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.  alla realizzazione ed alla gestione del Polo impiantistico per il trattamento e l’utilizzo, mediante termovalorizzazione, della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto delle operazioni di raccolta differenziata e dei rifiuti assimilabili non pericolosi prodotti nel bacino d’utenza, comprendente gli ambiti territoriali ottimali PA1, PA2, PA3, PA5, TP1, PA4 (con esclusione dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate), ridenominato PA4 Nord.
> Il Polo impiantistico, inserito nel sistema integrato di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani previsto dalla Regione Sicilia, si trova in località Bellolampo, nella zona confinante con l’attuale discarica AMIA tra Pizzo Cardillo, Pizzo Femmina Morta e Pizzo Corto.
> Nel Polo era prevista la realizzazione di un impianto di selezione e di biostabilizzazione per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, un inceneritore, una discarica per la frazione organica stabilizzata FOS, una discarica per residui dell’incenerimento.
> L’impianto di Bellolampo è di proprietà della Società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A., società consortile incaricata di fornire al raggruppamento di imprese guidate da Actelios del gruppo Falck, la realizzazione della struttura e la sua gestione.
> La società PEA è controllata per il 48% dall’Amia, mentre il gruppo Falk e la società Actelios detengono un altro 48%; il resto delle azioni è diviso tra Consorzio Asi 1%, Emit 1%, Pianimpianti 1%, Gecopre 0.5% e Safab 0.5%.
ATTESO CHE
Un termovalorizzatore altri non è che un impianto che incenerisce i rifiuti e che utilizza una parte del calore prodotto per generare vapore. Vapore che può usarsi per produrre energia elettrica (con rendimento modesto) e/o come fluido termovettore in impianti di teleriscaldamento. Il termine termovalorizzatore non è utilizzato nella normativa italiana né nella normativa Europea tant’è che il D.Lgs. 133/05 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" recita:
art. 2, comma d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche’ altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l’intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento;
art. 2, comma e) si definisce invece impianto di coincenerimento qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento.
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento.
 In ogni caso la definizione include il sito e l’intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento.
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l’impianto e’ considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d).

CONSIDERATO CHE
Nell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010 “Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana”,  il Presidente del Consiglio dispone:
> Art. 2, comma 1 punto 1°: incrementare, in ciascun ambito provinciale d’intesa con il Presidente della Provincia, la raccolta differenziata almeno di carta, plastica, vetro e metalli, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2011, l’obiettivo del 35 percento di raccolta differenziata, di cui almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo.
> Art. 4, comma 1 punto 3°: a disporre la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, degli impianti di termovalorizzazione individuati nel piano regionale di gestione dei rifiuti come adeguato ai sensi dell’art. 2, favorendo l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente; a tal fine il Commissario delegato individua, sentite le provincie competenti, aree di sedime idonee alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
> Art. 4, comma 2: nelle more del funzionamento a regime del complessivo sistema di smaltimento dei rifiuti della Regione Siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, gli impianti di compostaggio e quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, possono aumentare, fino alla scadenza del periodo emergenziale, la propria autorizzata capacità recettiva e di trattamento sino al 20 per cento.
RITENUTO CHE
> Il progetto di realizzazione del Polo impiantistico di Bellolampo, quale strumento di attuazione dell’attuale Piano Regionale di Gestione Rifiuti, viola le norme comunitarie dando, di fatto, priorità all’incenerimento che, con il 65% di smaltimento di rifiuti indifferenziati e senza alcuna alternativa progettuale all’incenerimento, rallenta, anzi, annulla l’incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata in tutta l’isola, mantenendola a percentuali molto basse.
> L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del Polo impiantistico di Bellolampo, ottenuta dalla Palermo Energia Ambiente S.c.p.A, ex art. 27 e art. 28 D.L. 22/97 con Ordinanza Commissariale n. 1455 del 29/11/2004, contiene alcune perplessità poste dal parere VIA e che, pertanto, in virtù della Direttiva 92/43/CEE, nel caso in cui vi sia il dubbio che un’opera possa avere incidenza negativa, va applicato il principio di precauzione.
> Essendo il Polo impiantistico un sistema integrato complesso, in cui la molteplicità degli impianti del Polo stesso e le diverse localizzazioni sono fra di loro dipendenti, sarebbe opportuno che si facesse una valutazione alternativa per la localizzazione del Polo nel suo insieme, al fine di ridurre il più possibile gli effetti devastanti sull’ambiente.
RITENUTO ALTRESI’ CHE
Nella redazione del nuovo piano di gestione di rifiuti solidi urbani, sarebbe opportuno che si tenesse conto del parere con il quale l’UE ha ritenuto che l’elettricità generata da un termovalorizzatore che brucia plastica e carta, non potesse essere assimilata a quella di un impianto eolico o a gas e, pertanto,  non potesse essere venduta energia al gestore della rete elettrica nazionale, così come previsto dal Cip 6.
A tale proposito si precisa che nella documentazione prodotta dalla società PEA (Impianto di termovalorizzazione di Bellolampo Palermo. Allegato 1 – Relazione tecnica) si legge:
La finalità della  piattaforma di termovalorizzazione della frazione secca è anche il recupero energetico contenuto nella frazione secca.
E ancora, nell’Allegato 7 della Sintesi non tecnica si legge:
Frazione secca ottenuta dalle operazioni di selezione dei rifiuti solidi urbani. Questo prodotto sarà destinato all’impianto di termovalorizzazione e produzione di energia elettrica localizzato nello stesso sito.
Si può, quindi, dedurre che il recupero energetico non sia la funzione principale dell’impianto e che quindi si tratta di un impianto di incenerimento secondo quanto riportato sopra e che il tipo di operazione svolta non è una attività di recupero R1 (di energia): utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, come definita nell’allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06, bensì è una attività di smaltimento D10: incenerimento a terra, ai sensi dell’allegato B dello stesso decreto.
VISTO
> La sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 2007 con cui venne condannata l’Italia, e per essa la Regione Sicilia, per il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi.
> Il ricorso del Ministero dell’Ambiente che, a seguito della sentenza del TAR Lazio del 13 maggio 2007, che ha ritenuto non validi per difetto di competenza i decreti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera emanati in data 13 febbraio 2007 dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Attività Produttive, sostiene che la competenza al rilascio dell’AIA sia dello stesso Ministero.
> Le osservazioni presentante dal WWF Sicilia, da Legambiente, da liberi cittadini e da comitati civici in difesa dell’ambiente e dei beni comuni, da associazioni ambientaliste, da organizzazioni sindacali, sulle valutazioni di compatibilità ambientale ed antropiche,  rilasciate alla Palermo Energia Ambiente S.c.p.A. per gli impianti di Bellolampo.
VISTO INOLTRE
Il rilevante interesse ambientale e naturalistico dell’area in cui insiste il Polo impiantistico, e dell’area ad esso limitrofa, peraltro soggetta ad obblighi di tutela e di conservazione assunti dai paesi membri dell’UE.
Per tutto quanto sopra
SI CHIEDE DI CONOSCERE
1. Di chi sia la proprietà dell’area del Polo impiantistico di Bellolampo.
2. Copia dello Statuto societario della Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.
3. Copia degli atti di nomina del Consiglio di Amministrazione della Palermo Energia Ambiente S.c.p.A., comprese le generalità di chi abbia effettuato la nomina.
4. Se sia stata accertata, ai fini della nomina, la compatibilità della carica di Presidente della Palermo Energia Ambiente S.c.p.A. con la carica di Direttore Generale del Comune di Palermo, ing. Gaetano Lo Cicero.
5. Copia dei progetti esecutivi e delle relazioni e/o verbali di esecuzione delle opere effettuate dalla Società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A. per la realizzazione del Polo impiantistico di Bellolampo di pretrattamento della frazione residua dei rifiuti solidi urbani del bacino d’utenza, comprendente gli ambiti territoriali ottimali PA1, PA2, PA3, PA4 Nord, PA5, TP1.
6. Copia del bando di gara.
7. Copia del contratto per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione del Polo impiantistico.
8. La tipologia di contratto attualmente vigente, stipulato dalla Palermo Energia Ambiente S.c.p.A., di cui si chiede copia, sull’utilizzo dell’area del Polo impiantistico.

9. Copia dei bilanci societari, dalla data di costituzione ad oggi, della Palermo Energia Ambiente S.c.p.A..

10. Quale sia l’importo corrispondente all’intero valore delle attività svolte e delle opere realizzate dalla Società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A., concessionario originario.

11. Quale siano i costi al 31/12/08 di Palermo Energia Ambiente S.c.p.A. e dei soci della società che hanno esposto costi sostenuti per il Sistema, e i costi del periodo 01/01/2009 – 30/06/2009 sostenuti per il Sistema di Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.

12. Se siano stati incaricati consulenti esterni, e chi siano.

13. Eventuali bandi, gara e affidamenti o forniture a terzi, di cui si chiede copia.

14. Copia della Autorizzazione Integrata Ambientale e copia del parere ai sensi della procedura VIA, rilasciati alla Palermo Energia Ambiente S.c.p.A, per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del Polo Impiantistico di Bellolampo.

15. Copia degli studi sull’impatto ambientale e valutazione di incidenza e della valutazione ambientale strategica.
16. I motivi per i quali ancora, ad oggi, non era stata liquidata la Società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A., in considerazione del fatto che il Direttore dell’Osservatorio sui rifiuti dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana, in ottemperanza a quanto concordato con la Commissione Europea, aveva promosso l’espletamento della nuova procedura di gara per l’affidamento di appalto dei servizi volto a sostituire le convenzioni stipulate in data 17/06/2003 dal Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Siciliana allora in carica e la Palermo Energia Ambiente S.c.p.A., decadute a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18 luglio 2007.
17. Nel caso in cui esista un contratto vigente con la Palermo Energia Ambiente S.c.p.A.,  come mai l’Amministrazione comunale non abbia richiesto lo scioglimento dello stesso, in considerazione dello stato di emergenza sulla gestione dei rifiuti che vive la città di Palermo, in modo da poter utilizzare l’area in questione per la realizzazione di altri impianti utili e di supporto alla discarica di Bellolampo.
18. Se si sia proceduto ad una nuova gara d’appalto pubblico e se sia stato sottoscritto il contratto per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la gestione di un sistema integrato, finalizzato al recupero di energia, di trattamento e smaltimento della frazione residuale, a valle della raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e dei rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani prodotti negli ambiti territoriali ottimali della Sicilia – “Sistema Palermo”, relativo ai bandi di gara approvati con Decreto n. 92 del 27/04/2009 dal Direttore dell’Osservatorio sui rifiuti dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana.
19. Le modalità adottate per la pubblicazione del bando ed, in particolare, trattandosi di gara con importi di rilevanza comunitaria, quando si sia provveduto alla pubblicazione del bando sulla GUCE e sulla GURS.
20. Cosa osti formalmente ad AMIA realizzare la vasca progettata per le ceneri nell’area del Polo impiantistico di Bellolampo e/o l’impianto di selezione e biostabilizzazione.
21. Se, in base a quanto previsto della sopra citata Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, si intenda comunque procedere alla raccolta differenziata dell’organico, sottolineando l’importanza della raccolta differenziata sia per i limiti prescritti dal D.Lgs. 36/2003 per i RUB da abbancare in discarica, sia perché la frazione organica dei rifiuti è quella che determina la maggior produzione di percolato, la cui gestione ha prodotto, a tutt’oggi, notevoli problematiche relative all’impatto ambientale nella discarica di Bellolampo.
22. Di riconsiderare l’inadeguatezza del sito di Bellolampo per la realizzazione di un impianto di incenerimento o di pirolisi, sia per la quota dello stesso rispetto al piano della città di Palermo che per il collegamento viario e per la necessaria vicinanza di una fonte idrica indispensabile per il raffreddamento dell’impianto stesso di incenerimento.

Si chiede, inoltre, di conoscere, in seguito a quanto appreso dalla stampa cittadina circa la messa in liquidazione da parte dell’Assemblea dei soci di Palermo Energia Ambiente S.c.p.A. della società stessa, fermo restando che tale circostanza non incide sulla necessità per lo scrivente Gruppo consiliare di acquisire i dati oggetto della presente interrogazione:

23. I motivi che abbiano determinato la liquidazione della società Palermo Energia Ambiente S.c.p.A..
24. A quanto ammontino i crediti della società da recuperare.
25. Se ci siano in atto contenziosi,  precisando l’ammontare degli stessi e chi siano i creditori.
26. Se siano in atto contratti onerosi e le eventuali penalità per la rescissione degli stessi .
27. Quale sia il costo complessivo, derivante dalla liquidazione della società.   

Si chiede, altresì, in considerazione dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, con la quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti urbani in atto nel territorio della provincia di Palermo e, pertanto, in deroga alla normativa vigente, di predisporre entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. dell’Ordinanza, gli adeguamenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, di fornire allo scrivente Gruppo consiliare i pareri degli organi tecnici sia relativamente alle migliori tecnologie che si vorranno adottare, sia sull’impatto ambientale e tutela della salute umana.

LE CONSIGLIERE

Nadia Spallitta                           Antonella Monastra     
    

    




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