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venerdì, 26 aprile 2024
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Nadia Spallitta

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Spallitta: parere Cga non ha valore di sentenza e non è vincolante

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Palermo, 3 febbraio 2014 – “Il parere del Cga, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 373 del 2003 , è espressione di consulenza giuridico-amministrativa, ed è stato adottato in sede meramente consultiva”. Lo dice il Vice Presidente Vicario del Consiglio comunale di Palermo, Nadia Spallitta. “Questo parere è obbligatorio, nel caso di ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana, ma non è vincolante e non ha natura decisionale – aggiunge-, come ha chiarito anche il Consiglio di Stato sez. I n.2763 del 2004. La giurisprudenza ha chiarito, altresì, che la decisione stessa del ricorso straordinario ha natura amministrativa e non giurisdizionale (Corte Cost. n.254/2004 , Cass. Civ. Sez. I 21567/2006, Corte Cost. n.78/1996, n. 31/1975, n. 298/1986, n. 56/2001, n.201/2001). Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, avendo il parere del Cga e la decisione, su ricorso straordinario hanno natura esclusivamente amministrativa e non giurisdizionale, lo stesso non sono neanche suscettibili di esecuzione attraverso il giudizio di ottemperanza (CdS. 5036/2006, Cass. Civ.Sez. Unite n. 15978/2001)”. “In altre parole – sottolinea-, il parere del Cga, richiamato nell’Odg del Comune di Palermo e addirittura da una recentissima circolare regionale, che sembra aprire alla possibilità di sanatoria anche su illeciti abusivi realizzati in aree vincolate, in contrasto con le disposizioni della legge nazionale 326/ 2003,  che vieta tali sanatorie, non ha forza giurisdizionale di sentenza, non è vincolante, può riguardare solo le parti del ricorso straordinario, non acquisisce efficacia di cosa giudicata e non è estensibile a soggetti estranei”. 

 

Per il Spallitta “la vicenda, quindi, non è giuridica ma politica, dal momento che nessun obbligo e nessun pericolo di contenzioso può scaturire dal citato parere”. “Inoltre- prosegue-, se anche questo parere e la decisione del ricorso straordinario avessero avuto natura giurisdizionale (se si fosse trattato, quindi, di una sentenza), la giurisprudenza consolidata ha chiarito che non esiste alcun obbligo per le Amministrazioni pubbliche di estendere gli effetti di una sentenza passata in giudicato a soggetti estranei alla lite, titolari di posizioni analoghe (Giurisprudenza costante: ad esempio Tar Sicilia n. 3678 del 2010, Tar Marche n.110 del 2005, Consiglio di Stato 2143/2009, Tar Sicilia Catania n.760/2007 ed altre)”. 

“In altre parole l’uso di questo parere è assolutamente strumentale; del resto, in senso contrario, alla sanabilità di abusi edilizi in aree vincolate si è espressa – conclude- la Corte Costituzionale con numerose sentenze (da ultimo n.75/2005, n. 290/2009 ed altre, Corte di Cass. Sez. Pen. 48956/2004, 2467/2009 ed altre,  Tar Sicilia 1666/2007 ed altre), che hanno chiarito la competenza esclusiva della legge statale in materia di sanatoria e di governo del territorio all’interno di un condono edilizio”.

 

“Ritengo, pertanto- dice ancora Spallitta-, che il problema non doveva essere neanche sollevato e che in Sicilia come in tutta Italia l’insanabilità su immobili vincolati, prescindendo dalla natura del vincolo e dalla presenza di pareri, debba considerarsi assoluta. L’eventuale sanatoria, in Sicilia, di questo genere di illeciti in aree vincolate, in primo luogo, non comporterà l’estinzione dei reati, per cui i cittadini correranno il rischio di subire ordini di demolizione da parte del giudice penale, che è tenuto ad applicare il condono nazionale. Infine è probabile che coloro che in questi 10 anni hanno subito il diniego della sanatoria e hanno dovuto ripristinare i luoghi, se dovesse passare il principio della sanabilità delle opere abusive in aree vincolate, potranno agire con azione di risarcimento dei danni, perché il diniego sarebbe stato allora illegittimo, perché sarebbe come affermare che il diniego era illegittimo”.

“A ciò aggiungo che con l’articolo 24 della legge 15/2004- conclude-, il condono nazionale è stato recepito in Sicilia.  In conclusione, Il parere del Cga  propone un’interpretazione delle leggi urbanistiche che non è vincolante per le Amministrazioni pubbliche. Per questi motivi ritengo che dal momento che si è in presenza di dubbi interpretativi, il legislatore regionale con una legge interpretativa debba chiarire la portata del recepimento di cui alla legge 15/2004, tenendo conte dei consolidati orientamenti della Suprema Corte Costituzionale e di Cassazione , secondo i quali la materia del condono, dei diritti soggettivi e delle fattispecie di reato, non può che essere affidata al legislatore statale. In questo contesto anche la recente circolare, che sembra recepire il parere del Cga, estendendone l’applicazione a tutto il territorio siciliano, annunciata dal Dipartimento Ambiente e Territorio, a mio avviso, può implicare un’assunzione di responsabilità (che compete al legislatore nazionale),  che si discosta dal comportamento tenuto fino ad oggi dallo stesso assessorato regionale all’Ambiente, che negli ultimi 10 anni ha negato la sanabilità di abusi edilizi in aree sottoposte a vincolo”.

Nadia Spallitta – Vice presidente Vicario del Consiglio comunale di Palermo.




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