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venerdì, 26 aprile 2024
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Nadia Spallitta

Ultimo aggiornamento

Il lodo Alfano è incostituzionale

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lodo_alfano.jpgIl Lodo Alfano è illegittimo. Così si sono pronunciati i 15 giudici della Corte Costituzionale. La legge che sospende i processi delle quattro più alte cariche dello Stato (i presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio) è stata bocciata dalla Consulta per violazione dell’articolo 138 della Costituzione, vale a dire l’obbligo di far ricorso a una legge costituzionale e non ordinaria, e dell’articolo 3, ovvero il principio di uguaglianza (leggi il verdetto). La decisione è stata presa a maggioranza (9 giudici contro 6) e avrà come effetto immediato la riapertura di due processi a carico del premier Silvio Berlusconi: per corruzione in atti giudiziari dell’avvocato David Mills e per reati societari nella compravendita di diritti tv Mediaset. (fonte Il Corriere della Sera)
Il lodo Alfano è illegittimo, perché viola ben due norme della nostra Carta costituzionale: l’articolo 3, che stabilisce l’uguaglianza di tutti i cittadini (anche di fronte alla legge); e l’articolo 138, che impone l’obbligo, in casi del genere, di far ricorso a una legge costituzionale e non ordinaria. Lo hanno deciso, a maggioranza, i giudici della Consulta, riuniti in seduta plenaria dalla mattinata di ieri, a proposito del provvedimento che sospende i processi per le prime quattro cariche dello Stato.
(fonte La Repubblica)
 
 
 
Il lodo Alfano è una legge dello Stato italiano, dichiarata incostituzionale, formalmente nota con il nome "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" (legge 124/2008). Il disegno di legge è stato presentato dal ministro della giustizia Angelino Alfano e approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi IV in data 26 giugno 2008 «con l’obiettivo di tutelare l’esigenza assoluta della continuità e regolarità dell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche», prima di essere approvato dalle Camere in virtù della votazione conforme del Senato tenutasi in seconda lettura il 22 luglio 2008 con 171 sì, 128 no e 6 astenuti. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all’atto della promulgazione, ha affidato ad una nota le motivazioni che l’hanno spinto a firmare immediatamente tale legge, nonostante le accese polemiche da essa suscitate e una precedente sentenza della Corte Costituzionale che aveva annullato l’articolo del cosiddetto lodo Schifani rivolto a regolare la stessa materia con una forma molto simile a quella poi riproposta da Alfano.
Il 7 ottobre 2009, la Corte Costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma.
 
 
 Il lodo Alfano è costituito da un articolo diviso in otto commi.
* Sospensione dei processi penali nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato:

« 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione è applicata anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione. »

* Rinuncia alla sospensione:

« 2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione. »

* Assunzione delle prove non rinviabili: nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all’assunzione delle prove non rinviabili: secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che salvaguarda il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.

« 3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l’assunzione delle prove non rinviabili. »

* Prescrizione: alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.

« 4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 159 del codice penale. »


* Durata della sospensione: la sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura). Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento
.

« 5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni. »

* Trasferimento dell’azione in sede civile: in caso di sospensione viene stabilita la possibilità per la parte civile di trasferire l’azione in sede civile.

« 6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita. »


* Disposizione transitoria:

« 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge. »

* Entrata in vigore:

« 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.>>

 
 
 
 

 

Il lodo Alfano, introducendo la sospensione di ogni tipo di procedimento penale a carico del Presidente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato, costituisce un unicum nel panorama legislativo europeo, in cui l’immunità è prevista in genere solo per i parlamentari e comunque limitatamente all’esercizio delle loro funzioni: i rappresentanti dell’esecutivo non godono di nessuna agevolazione in questo senso. In alcune nazioni l’immunità per ogni tipo di procedimento è garantita ai capi di stato (Grecia, Portogallo, Francia) o ai reali, ma mai alle cariche governative come è stato evidenziato dall’A.I.C. a proposito del Lodo, ritenuto dall’associazione incostituzionale.L’unica eccezione riguarda la Francia, in quanto repubblica semi-presidenziale.
 
 
 
Giudizio di costituzionalità
Il 26 e il 27 settembre 2008 il pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale ha sollevato il dubbio di costituzionalità della Legge rispettivamente per il processo dei diritti tv di Mediaset ed il processo a David Mills, nei quali è imputato il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. I giudici di entrambi i processi, il 26 settembre dello stesso anno per il processo Mills e il 4 ottobre per il processo Mediaset,hanno accolto il ricorso del pm e presentato alla Corte costituzionale la richiesta di pronunciamento sulla costituzionalità della legge.Una terza richiesta è stata avanzata dal gip di Roma nell’ambito di un procedimento penale che vede indagato Berlusconi per istigazione alla corruzione nei confronti di alcuni senatori eletti all’estero durante la legislatura precedente.

Il 7 ottobre 2009 il Lodo viene giudicato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (9 voti contro 6)per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione Italiana.  (fonte Wikipedia)
 



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