full screen background image
Search
venerdì, 20 febbraio 2015
  • :
  • :

Nadia Spallitta

Indennità di occupazione immobili confiscati di Pizzo Sella.

COMUNE DI PALERMO
CITTA’ PER LA PACE
GRUPPO CONSILIARE
“UN’ALTRA STORIA”

Al Sig. Sindaco del Comune di Palermo

Interrogazione con risposta scritta

OGGETTO: Indennità di occupazione immobili confiscati di Pizzo Sella.                 
-Chiarimenti-

PREMESSO CHE

* Con sentenza n° 292 del 29/01/2000 del Pretore di Palermo, Sezione V penale (confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 131 del 25/05/2001 e poi dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 3552 del 15/02/2002) è stato accertato il reato di lottizzazione abusiva e disposta la confisca (ex art. 19 della legge n. 47/1985 sia dei terreni abusivamente lottizzati che delle opere realizzate nel comprensorio collinare denominato Pizzo Sella.
– L’art. 19 della legge 47/85 sancisce che : la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per l’immediata trascrizione nei registri immobiliari

* Gli immobili, in forza dei provvedimenti di confisca definitivi, adottati dall’Autorità Giudiziaria Penale, fanno ormai parte del patrimonio del Comune di Palermo che li potrà  demolire o  riutilizzare per scopi sociali.
* Con provvedimento regionale di approvazione del nuovo P.R.G. di Palermo (decreto assessorile n. 124 del 13/02/2002 rettificato con decreto assessorile del 29/07/2002) è stato, tra l’altro, disposto lo stralcio e la riclassificazione delle zone E1 ed E2:
– Nella zona collinare E2 denominata "Pizzo Sella" al fine di ripristinare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche originarie si prevede la demolizione di tutte le costruzioni residenziali e dei relativi servizi e “si rinvia alla notoria sentenza della Corte di cassazione di recente emanata, per gli adempimenti da adottarsi da parte del comune nei confronti degli edifici realizzati in detta zona”.
* La Variante Generale al P.R.G. approvata con D. Dir. 558 e 124/DRV/02 dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e successiva presa d’Atto del Consiglio Comunale di Palermo con Deliberazione n. 7/04:
– Art. 18) 
1. Nelle zone E2 non sono ammesse costruzioni di alcun tipo se non finalizzate alla gestione e manutenzione dell’ambiente naturale e alla sua fruizione sociale e comunque con una densità fondiaria non superiore a 0,01 mc/mq. I progetti devono curare il rispetto della morfologia dell’ambiente e la rinaturalizazione delle parti degradate.
2. Nella zona collinare E2 denominata "Pizzo Sella" al fine di ripristinare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche originarie si rinvia alla sentenza della Corte di Cassazione del 19.12.2002 per gli adempimenti da adottarsi da parte del Comune nei confronti degli edifici realizzati in detta zona. Prevede la demolizione di tutte le costruzioni residenziali e dei relativi servizi.
3. Secondo le prescrizioni del D.Dir. 558 e 124/DRU/02 di approvazione del presente piano, le porzioni di zona E2 che hanno subito processi di edificazione e risultano oggi caratterizzate da costruzioni, sono individuate e perimetrate per essere sottoposte a pianificazione attuativa, previa verifica sulla situazione  amministrativa al fine di conoscere  la legittimità delle singole costruzioni e/o l’avvenuta sanatoria delle stesse o la concreta ammissibilità alla sanatoria medesima.
I piani particolareggiati, oltre all’adeguamento degli standard, dovranno prevedere interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.
Nelle more di detti adempimenti permane la previsione di zona E1, così come sopra normata, la quale permane in tutte le zone esterne a quelle perimetrate.
All’interno degli ambiti perimetrati, in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull’esistente così come normati dall’art. 20 della L.R. 71/78 lettera a), b), c) e d).
4. Nelle more di detti adempimenti le zone E2 sono da considerarsi stralciate alla stregua delle zone E1 ed in esse si opera con i parametri di zona agricola (0,01 mc/mq).
* La decisione n. 284/06 con cui il TAR ha bocciato i ricorsi proposti dagli ex proprietari degli immobili.

CONSIDERATO CHE
La “collina del disonore” di Pizzo Sella resta simbolo della prevaricazione criminosa e che il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione sarà politicamente inteso come mancata affermazione dei valori della legalità.

RITENUTO CHE

Alla luce di quanto sopra esposto, il perdurare dell’inerzia dell’Amministrazione Comunale  può configurarsi quale ipotesi di danno erariale.

      SI CHIEDE DI CONOSCERE
     
   
– Quali provvedimenti sono stati adottati dal Sindaco, dalla Giunta e dai competenti Uffici comunali per determinare l’indennità che i residenti devono versare nelle casse comunali quale corrispettivo dell’occupazione degli immobili confiscati in esecuzione della sentenza della Cassazione del 19.12.2002;
– a quanto ammontano i canoni da riscuotere;
– quanto è stato riscosso;
– quali sono state le  eventuali cause ostative che hanno  impedito di ottemperare  a quanto disposto dall’autorità giudiziaria.

Palermo, 13 gennaio 2009

LE CONSIGLIERE

         Nadia Spallitta                                                                               Antonella Monastra                                                                               




Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *